{"id":46195,"date":"2023-02-13T10:23:51","date_gmt":"2023-02-13T09:23:51","guid":{"rendered":"http:\/\/old2.volontariatotorino.it\/ets\/?p=46195"},"modified":"2023-03-07T12:13:03","modified_gmt":"2023-03-07T11:13:03","slug":"i-rapporti-di-lavoro-in-un-ets-parte-1","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/old2.volontariatotorino.it\/ets\/i-rapporti-di-lavoro-in-un-ets-parte-1\/","title":{"rendered":"I rapporti di lavoro in un ETS, parte 1"},"content":{"rendered":"<p><u>Il lavoratore degli Enti del Terzo Settore (ETS): \u00e8 la persona che instaura con l\u2019ente una qualsiasi forma di rapporto di lavoro sia esso subordinato che autonomo od ogni altro rapporto di lavoro retribuito<\/u>.<\/p>\n<p>Per esplicita previsione della normativa (<em>art. 17 -5\u00b0 comma D.Lvo 117\/2017)<\/em>, se si ha un rapporto di lavoro di qualsiasi natura con un ETS, <strong>non \u00e8 possibile, essere un <u>Volontario <\/u><\/strong>del l\u2019Ente stesso.<!--more--><\/p>\n<p>(La possibilit\u00e0 di instaurare rapporti di <strong>lavoro con <u>associat<\/u><\/strong><u>i <\/u>all\u2019 ente \u00e8 stata trattata da una nota ministeriale che chiarisce la questione (<strong><em>n<\/em><\/strong><em>ota n. 18244 del 30 novembre 2021<\/em>) <strong><u>che esamineremo nel successivo \u201cago\u201d destinato ai rapporti atipici ed al volontariato.<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Fra gli i Enti del Terzo Settore 2 tipologie sono sottoposte a specifiche limitazioni in merito all\u2019impiego dei lavoratori: le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS).<\/p>\n<ol>\n<li>le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l&#8217;attivit\u00e0 svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non pu\u00f2 essere superiore al 50% del numero dei volontari (<strong><em>in base alla nota sopracitata, inoltre, le ODV non possono retribuire il lavoro \u2013 oltre che, ovviamente, dei Volontari- nemmeno dei Soci<\/em><\/strong>);<\/li>\n<li>le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori solo quando ci\u00f2 sia necessario ai fini dello svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 di interesse generale e al perseguimento delle finalit\u00e0. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell&#8217;attivit\u00e0 non pu\u00f2 essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati (<strong><em>rapporti di lavoro possono intercorrere anche con gli Associati, purch\u00e9 non siano qualificati come volontari<\/em><\/strong>).<\/li>\n<\/ol>\n<p>Si ritiene che, pur non essendo esplicitamente scritto, gli altri Enti del Terzo Settore non debbano rispettare questi limiti proporzionali<\/p>\n<p><strong>Analizzeremo, in questo primo \u201cago\u201d:<u> I RAPPORTI DI LAVORO TIPICI<\/u><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><strong>I RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATI<\/strong><\/h2>\n<p>L\u2019assunzione quale lavoratore dipendente \u00e8 il rapporto che abitualmente dovrebbe essere utilizzato da chi adopera il lavoro di una persona che ha un rapporto subordinato.<\/p>\n<p>Si ricorda brevemente quando un rapporto di lavoro assume le caratteristiche di lavoro subordinato:<\/p>\n<p>il contratto di lavoro subordinato \u00e8 descritto dall\u2019art. 2094 c.c. \u201c<em>\u00c8 prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell\u2019impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell\u2019imprenditore\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Quindi quando vi \u00e8<\/p>\n<ul>\n<li>orario di lavoro fisso e continuativo<\/li>\n<li>dipendenza gerarchica ovvero stabile inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale<\/li>\n<li>continuit\u00e0 della prestazione nel tempo<\/li>\n<li>natura personale della prestazione<\/li>\n<li>luogo della prestazione presso la sede del datore di lavoro<\/li>\n<li>assenza del rischio economico<\/li>\n<\/ul>\n<p>si pu\u00f2 presumere che vi sia in atto un rapporto di lavoro subordinato.<\/p>\n<p>I contratti di lavoro dipendente sono riconducibili alle seguenti casistiche:<\/p>\n<ul>\n<li>Contratto di lavoro a tempo indeterminato<\/li>\n<li>Contratto di lavoro a tempo determinato (D.lgs. n.81\/2015)<\/li>\n<li>Part-time<\/li>\n<li>Apprendistato<\/li>\n<li>Contratto di lavoro intermittente (D.lgs. n.81\/2015)<\/li>\n<li>Contratto di somministrazione (D.lgs. n.81\/2015)<\/li>\n<\/ul>\n<h3><strong><br \/>\n&gt; CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO<\/strong><\/h3>\n<p>Come dice la parola un contratto di lavoro a tempo indeterminato non prevede una data di scadenza del rapporto, cosa che invece avviene nel contratto a tempo determinato.<\/p>\n<h3><strong>&gt; CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO<\/strong><\/h3>\n<p>Questo tipo di contratto prevede gi\u00e0 al momento dell\u2019assunzione, la data di cessazione del lavoratore.<\/p>\n<p>Fermo restando che le modalit\u00e0 di assunzione, quindi comunicazioni al Centro Lavoro per l\u2019Impiego, Inps, Inail sono simili a quelle per il tempo indeterminato, le caratteristiche sono:<\/p>\n<p>Fatta eccezione per i rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni l\u2019apposizione del termine, a pena di nullit\u00e0, deve risultare dall\u2019atto scritto.<\/p>\n<p>Con il decreto-legge n. 87\/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96\/2018, (Decreto dignit\u00e0) <strong>la durata massima \u00e8 fissata in dodici mesi<\/strong> e pu\u00f2 essere <strong>elevata a<\/strong> <strong>ventiquattro mesi<\/strong>solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:<\/p>\n<ul>\n<li>esigenze temporanee e oggettive, estranee all&#8217;ordinaria attivit\u00e0;<\/li>\n<li>esigenze sostitutive di altri lavoratori;<\/li>\n<li>esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell&#8217;attivit\u00e0 ordinaria.<\/li>\n<\/ul>\n<p>La proroga \u00e8 possibile &#8211; entro il limite dei 24 mesi &#8211; con <strong>il consenso del lavoratore e al massimo quattro volte<\/strong>, indipendentemente dal numero dei rinnovi. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.<\/p>\n<p><em>Comunque, \u00e8 possibile, raggiunti i 24 mesi consentiti, che il datore di lavoro ed il lavoratore possano stipulare un ulteriore rapporto di lavoro a termine della durata massima di 12 mesi.<br \/>\n<\/em><em>Tale nuovo contratto di lavoro dovr\u00e0 per\u00f2 essere sottoscritto in regime di \u201cderoga assistita\u201d presso la sede territorialmente competente dell\u2019ispettorato nazionale del lavoro.<\/em><\/p>\n<p>Si ricorda che nel caso di<u> ogni rinnovo<\/u>, \u00e8 obbligatorio che tra i due contratti a termine, stipulati tra le stesse parti contrattuali trascorra un:<\/p>\n<ul>\n<li>intervallo di 10 giorni se la durata del primo contratto \u00e8 inferiore ai 6 mesi;<\/li>\n<li>intervallo di 20 giorni se la durata del primo contratto \u00e8 superiore ai 6 mesi.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>&gt; CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART TIME)<\/strong><\/h3>\n<p>Il contratto di lavoro subordinato sia esso a tempo indeterminato che determinato, pu\u00f2 prevedere, con accordo del dipendente, che lo stesso lavori per un <strong>orario di lavoro inferiore rispetto al tempo pieno.<\/strong><\/p>\n<p>Anche questo contratto deve essere stipulato in forma scritta.<\/p>\n<p>Il lavoratore part-time ha tutti i diritti spettanti ai lavoratori assunti a tempo pieno.<\/p>\n<p>La retribuzione, \u00e8 pari alla paga oraria del lavoratore a tempo pieno, ma la retribuzione complessiva &#8211; compreso il trattamento economico per malattia, infortunio e maternit\u00e0 \u00e8 calcolata in proporzione al numero di ore lavorate.<\/p>\n<p>\u00c8 possibile sia il <strong>lavoro supplementare<\/strong> ovvero lavorare oltre l&#8217;orario concordato nel contratto individuale ma entro il limite del tempo pieno, la retribuzione avr\u00e0 una maggiorazione oraria del 15%, sia il <strong>lavoro straordinario <\/strong>che si avr\u00e0 quando si superer\u00e0 l\u2019orario del tempo pieno.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda la maturazione degli anni di pensione, un anno di lavoro part time corrisponde ad un anno di lavoro a tempo pieno, mentre per quanto riguarda la quantificazione degli oneri contributivi versati e dell\u2019ammontare del trattamento pensionistico, il tutto sar\u00e0 calcolato in proporzione del lavoro effettivamente svolto in termini orari.\u00a0 <strong>Per semplificare<\/strong>: se lavoro 4 ore su otto pur maturando appieno il n\u00b0 degli anni, maturer\u00f2 solo il 50% in termine di trattamento pensionistico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>&gt; CONTRATTO DI LAVORO DI APPRENDISTATO<\/strong><\/h3>\n<p>Il contratto di apprendistato \u00e8 un contratto di lavoro che prevede un periodo di formazione iniziale al termine del quale, in accordo tra le parti, il contratto di apprendistato, in assenza di una comunicazione di interruzione da parte del datore di lavoro nel rispetto delle modalit\u00e0 e tempistiche previste per legge, si trasforma in contratto a tempo indeterminato.<\/p>\n<p>Sono 3 le tipologie previste da questo contratto:<\/p>\n<ul>\n<li>apprendistato per la qualifica professionale,<\/li>\n<li>apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere,<\/li>\n<li>apprendistato di alta formazione e ricerca.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il contratto di apprendistato pu\u00f2 essere stipulato dai datori di lavoro per assumere lavoratori fino a 29 anni d\u2019et\u00e0.<\/p>\n<p>Il Jobs Act ha esteso la possibilit\u00e0 di assunzione con contratto di apprendistato ai disoccupati percettori di Naspi, Asdi, Dis-Coll o mobilit\u00e0 senza limiti di et\u00e0, al fine di garantire il reinserimento di lavoratori percettori di sussidio di disoccupazione nel mercato del lavoro.<\/p>\n<p>Il contratto di apprendistato, cos\u00ec come previsto con il Jobs Act, oltre ad essere caratterizzato dall\u2019essere volto alla formazione professionale, deve essere redatto in forma scritta e soprattutto deve <u>prevedere un piano formativo.<\/u><\/p>\n<p>L\u2019inquadramento a cui far riferimento pu\u00f2 essere fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante oppure l\u2019apprendista pu\u00f2 ricevere uno stipendio graduale sulla base di anzianit\u00e0 di servizio o calcolata in percentuale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><strong>&gt; CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE<\/strong><\/h3>\n<p>Per chi cerca una forma di contratto alternativo per pagare le prestazioni occasionali e saltuarie in caso di necessit\u00e0, con l\u2019abolizione dei voucher Inps \u00e8 rimasta come alternativa il contratto di lavoro intermittente o contratto a chiamata che dir si voglia.<\/p>\n<p>Questo tipo di lavoro \u00e8 comunque un lavoro subordinato, quindi a differenza delle prestazioni di lavoro autonomo o\u00a0\u00a0 collaborazioni co.co.co. gli orari, il modo ed il luogo dove \u00e8 svolta la prestazione sono decisi dal datore di lavoro.<\/p>\n<p>Quali sono le caratteristiche? Innanzi tutto, pu\u00f2 esser utilizzato solo se si presenta la necessit\u00e0 di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non predeterminabile ovvero per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento allo svolgimento di prestazioni in periodi predeterminati nell&#8217;arco della settimana, del mese o dell&#8217;anno.<\/p>\n<p>Per poter essere assunti bisogna essere di et\u00e0 <u>inferiore a 24 anni<\/u>, in tal caso le prestazioni a chiamata si devono comunque concludere entro il compimento del venticinquesimo anno, oppure, di <u>et\u00e0 superiore a 55 anni. <\/u><\/p>\n<p>Sono previsti 2 tipi di contratto di lavoro intermittente:<\/p>\n<p><strong>\u2022 con obbligo di disponibilit\u00e0<\/strong>: il lavoratore \u00e8 obbligato a restare disposizione del datore per svolgere la prestazione lavorativa, quando il datore lo richiede. In tal caso \u00e8 riconosciuta al lavoratore una indennit\u00e0 mensile di disponibilit\u00e0 determinata dai contratti collettivi;<br \/>\n<strong>\u2022 senza obbligo di disponibilit\u00e0<\/strong>: il lavoratore \u00e8 libero di rifiutarsi, se richiesto, di prestare la propria attivit\u00e0. In tal caso il lavoratore avr\u00e0 diritto alla retribuzione corrispondente alle sole ore di lavoro effettivamente prestate.<\/p>\n<p>Il contratto di lavoro intermittente \u00e8 ammesso per ciascun lavoratore e con il medesimo datore di lavoro per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate nell\u2019arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Nel caso in cui sia superato questo periodo, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.<\/p>\n<h3><strong><br \/>\n&gt; CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE<\/strong><\/h3>\n<p>Il contratto di lavoro somministrato \u00e8 un contratto in base al quale l&#8217;impresa (utilizzatrice) pu\u00f2 richiedere la prestazione di uno pi\u00f9 lavoratori ad agenzie autorizzate (somministratori) iscritte in un apposito Albo informatico tenuto presso l\u2019Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).<\/p>\n<p>Si caratterizza per il coinvolgimento di tre soggetti:<\/p>\n<ul>\n<li>un&#8217;agenzia per il lavoro (somministratore);<\/li>\n<li>un&#8217;impresa, un ETS un professionista (utilizzatore);<\/li>\n<li>il lavoratore.<\/li>\n<\/ul>\n<p>L&#8217;elemento tipico di tale tipologia contrattuale consiste nel fatto che il lavoratore \u00e8 assunto da un soggetto (agenzia di somministrazione, titolare dell&#8217;obbligazione retributiva e contributiva e del potere disciplinare) diverso da quello che effettivamente utilizzer\u00e0 la propria prestazione di lavoro (impresa utilizzatrice, titolare del potere direttivo e di controllo).<\/p>\n<p>Anche in questo tipo di contratto \u00e8 richiesta la forma scritta, in assenza della quale il contratto \u00e8 nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa cio\u00e8 l\u2019impresa o l\u2019ETS. \u00c8 valido per qualsiasi categoria di lavoratori subordinati (operai, impiegati, quadri e dirigenti). \u00a0\u00a0Essi hanno nei confronti dell&#8217;impresa utilizzatrice gli stessi doveri dei lavoratori dipendenti e a loro favore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d&#8217;occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell&#8217;utilizzatore, a parit\u00e0 di mansioni svolte. Hanno quindi diritto alle ore di ferie, permesso, alle festivit\u00e0, alla malattia, all&#8217;infortunio e ad ogni altro istituto previsto dal Ccnl applicato dall&#8217;impresa utilizzatrice.<\/p>\n<p>\u00c8 l\u2019agenzia somministratrice che retribuisce il lavoratore e versa i contributi Inps e i premi Inail nella stessa misura dei lavoratori dipendenti dell&#8217;impresa utilizzatrice.<\/p>\n<p>L\u2019utilizzatore rimborsa all\u2019agenzia gli oneri retributivi e previdenziali oltre ovviamente ad una percentuale, che costituisce il guadagno dell&#8217;agenzia stessa per il servizio di somministrazione. Inoltre, in caso di insolvenza dell\u2019agenzia, \u00e8 <u>solidalmente responsabile con il somministratore<\/u>, sia per le retribuzioni che per i contributi dei lavoratori.<\/p>\n<p>Anche in questo tipo di contratto vi sono due tipologie di somministrazione:<\/p>\n<ul>\n<li>a tempo determinato (assimilabile al vecchio &#8220;lavoro interinale&#8221;);<\/li>\n<li>a tempo indeterminato (denominata anche &#8220;staff leasing&#8221;).<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>\u2013 Contratto di somministrazione a tempo determinato<\/strong><\/p>\n<p>Di regola il numero dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non pu\u00f2 eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all&#8217;utilizzatore al 1\u00b0 gennaio dell&#8217;anno di stipulazione. La durata massima consentita (in capo all&#8217;utilizzatore) \u00e8 di 24 mesi complessivi.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u2013 Contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato<\/strong><\/p>\n<p>Tale contratto non ha limiti qualitativi, ovvero ormai si pu\u00f2 assumere qualsiasi categoria di lavoratori e pu\u00f2 essere utilizzato nel limite del 20% rispetto al numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza presso l\u2019utilizzatore alla data del 1\u00b0 gennaio dell\u2019anno in cui viene a stipularsi il contratto.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/old2.volontariatotorino.it\/ets\/la-palestra-della-formazione\/\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-44472 size-full aligncenter\" src=\"http:\/\/old2.volontariatotorino.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/banner-palestra-1.png\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" srcset=\"http:\/\/old2.volontariatotorino.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/banner-palestra-1.png 1000w, http:\/\/old2.volontariatotorino.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/banner-palestra-1-300x60.png 300w, http:\/\/old2.volontariatotorino.it\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/banner-palestra-1-768x154.png 768w\" alt=\"\" width=\"1000\" height=\"200\" \/><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il lavoratore degli Enti del Terzo Settore (ETS): \u00e8 la persona che instaura con l\u2019ente una qualsiasi forma di rapporto di lavoro sia esso subordinato che autonomo od ogni altro [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":43082,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[328,65,69],"tags":[],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v22.1 - 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